Quando apre un cantiere edile il datore di lavoro ha l’obbligo di installare bagni chimici che rispettino le necessità dei lavoratori e tutte le norme igieniche. Ecco cosa c’è da sapere.
In un cantiere edile è obbligatorio installare dei dispositivi sanitari mobili, conosciuti anche come bagni chimici, che siano rispettosi delle necessità dei lavoratori e delle norme igieniche nazionali ed europee.
L’installazione dei bagni chimici è di responsabilità del datore di lavoro e sono la soluzione più pratica ed economica per un cantiere edile, poiché non necessitano di allacciamenti idrici e fognari, possono essere installati ovunque e sono semplicissimi da gestire.
Per quanto si tratti di una soluzione semplice, i bagni chimici devono comunque rispondere a normative ben precise. Vediamo insieme quali sono.
Le normative europee sui bagni mobili in cantiere
Solitamente, nei cantieri edili e stradali è prevista l’installazione di bagni chimici, come abbiamo già accennato, ma prima del 2012 non c’era nessuna normativa che ne regolasse la presenza, almeno prima dell’entrata in vigore della normativa UNI EN 16194.
Questa normativa chiarisce molti aspetti sull’installazione dei bagni chimici in cantiere, ecco quali sono:
Quanti bagni chimici si devono installare in un cantiere edile
La normativa UNI EN 16194 sancisce che in un cantiere edile è necessaria l’installazione di un bagno mobile per ogni 10 lavoratori, e il numero minimo è quindi direttamente proporzionale al numero degli utilizzatori, che vanno contati tra gli addetti al cantiere e i subappaltatori.
È obbligatorio che i bagni chimici siano posizionati ad una distanza massima di 100 metri da ogni postazione lavorativa e, in caso di cantiere a più piani, è obbligatoria la presenza di un bagno chimico ogni due piani.
Dimensioni minime per i bagni chimici
Ogni bagno chimico presente nel cantiere edile deve avere una dimensione minima di 1 metro quadro e un’altezza di 2 metri. Ogni bagno deve risultare ben ventilato e dotato di una porta apribile dall’interno e dall’esterno, con l’apposito indicatore di occupato.
I requisiti minimi dei bagni chimici in cantiere
Per legge, i bagni chimici devono soddisfare determinati requisiti, ossia:
- devono esserci superfici esterne disponibili all’affissione di segnali;
- devono essere sufficientemente illuminati all’interno;
- non deve essere possibile vedere l’interno del bagno dall’esterno quando la porta è chiusa;
- la porta deve essere munita di un meccanismo di apertura e chiusura manuale dall’interno e dall’esterno, deve chiudersi da sola e deve poter essere aperta dall’esterno in caso di emergenza;
- l’interno del bagno deve avere una ventilazione adeguata;
- è necessaria la presenza di un gancio appendiabiti all’interno del bagno;
- deve essere presente una quantità sufficiente di carta igienica;
- il bagno deve essere pulibile in modo semplice e fatto quindi da materiali come la plastica e materiali refrattari alle polveri;
- all’interno del bagno deve essere presente un cestino per i rifiuti;
- deve essere presente una tavoletta per wc che consenta una posizione accovacciata;
- il serbatoio deve avere un sistema di ventilazione con sfiato esterno che sia a caduta, a ricircolo con scarico realizzato con pompa a mano o a pedale, ad acqua pulita con scarico a mano o a pedale.
Tra gli accessori minimi, inoltre, sono previsti un lavamani, uno specchio, un erogatore di sapone e carta asciugamani.
Cosa si rischia se non si rispettano le normative sui bagni chimici
Le normative riguardanti i bagni chimici in cantiere non possono essere ignorate. La pena per il non rispetto delle regole da parte del datore di lavoro è una multa che va dai 500 ai 2000 euro.