Il DVR, Documento Valutazione dei Rischi, è uno degli obblighi del datore di lavoro. Ma di cosa si tratta e cosa dice? Scopriamone di più.
Gli infortuni, più o meno gravi, sul posto di lavoro sono sempre in agguato. Per questo motivo, si è sentita l’esigenza di predisporre misure di sicurezza più numerose per tutelare i dipendenti.
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro ha predisposto, tra le altre cose, il DVR ossia il Documento di Valutazione dei Rischi. Ma che cos’è? Cosa c’è scritto e quando serve?
Vediamolo insieme.
Documento valutazione dei rischi: cos’è?
Il Documento valutazione dei rischi è uno degli obblighi più importanti del datore di lavoro, secondo l’articolo 17 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Nella pratica, in questo Documento devono assolutamente essere registrati tutti gli eventuali pericoli connessi con le attività svolte durante il lavoro, la quantificazione dei rischi e i potenziali danni. Questi dati, inoltre, dovranno essere resi noti sia al personale dell’impresa che agli enti preposti alla vigilanza.
Questa relazione obbligatoria deve essere sempre presente nel luogo di lavoro e disponibile ad eventuali controlli e deve anche riportare le misure adeguate e le soluzioni per affrontare e prevenire qualsiasi tipo di infortunio.
Il Documento valutazione dei rischi va redatto entro novanta giorni dall’inizio dei lavori e sempre aggiornato semmai ci fossero cambiamenti, e va compilato per qualunque tipologia di ambiente lavorativo, soprattutto in caso di cantieri mobili.
Il datore di lavoro è obbligato a valutare i rischi in forma scritta, magari rivolgendosi ad aziende di consulenza che analizzeranno i luoghi di lavoro. Il Documento, quindi, deve essere conservato in azienda, anche solo su supporto informatico, e deve necessariamente avere le firme del datore di lavoro, del Responsabile del servizio di prevenzione e del medico competente. Se il Documento valutazione dei rischi non dovesse essere presente, il datore di lavoro è sanzionabile d’arresto dai 3 ai 6 mesi o ad una multa che parte dai 2.500 euro ai 6.400.
Cosa riporta il Documento Valutazione dei Rischi?
Cosa deve essere riportato sul Documento Valutazione dei Rischi per renderlo completo? L’articolo 28 del D.Lgsl 81/08 afferma che su un DVR deve essere riportata una descrizione più che completa di tutte le attività che saranno svolte all’interno dei luoghi di lavoro e di tutte le misure di sicurezza utilizzate.
Per redigere un DVR è assolutamente indispensabile il sopralluogo di un Tecnico della Sicurezza che effettui le registrazioni necessarie per valutare ogni rischio. Ecco cosa non può proprio mancare su un DVR:
- L’anagrafica aziendale;
- L’organigramma della sicurezza;
- Analisi di tutte le fasi lavorative;
- Individuazione dei pericoli connessi a ogni fase lavorativa;
- Un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo;
- Le misure di prevenzione;
- La valutazione dei rischi che corrono i lavoratori riguardo all’eventuale uso di sostanze chimiche o macchinari;
- La valutazione dello Stress Lavoro Correlato;
- I rischi per le lavoratrici in gravidanza.
Officine Giuliano consiglia di rispettare sempre le normative per la sicurezza in cantiere. Per ulteriori informazioni, o per usufruire dei servizio di noleggio e assistenza, non esitare a compilare il nostro form contatti.