Preposto alla sorveglianza nei cantieri edili: chi è e cosa fa?

Preposto alla sorveglianza nei cantieri edili: chi è e cosa fa? 28 Aprile 2017

Di recente il Ministero del lavoro ha chiarito alcune cose sulla figura del preposto alla sorveglianza nei cantieri edili. Vediamo se è obbligatorio averne uno e quali ruoli ricopre

Tra le figure presenti nell’organico di un cantiere edile, c’è anche il ruolo di preposto alla sorveglianza, che solo recentemente è stato regolarizzato dal Ministero del Lavoro in risposta ad un appello dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) sulla corretta interpretazione della figura.

Con il Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del 29 dicembre, il Ministero del Lavoro ha deciso quali sono i casi in cui la figura di preposto alla sorveglianza deve essere obbligatoria e quali ruoli ricopre in un cantiere edile. Entriamo insieme nel merito della questione.

Preposto alla sorveglianza: chi è e cosa fa?

La sicurezza sul lavoro è un tema molto caldo, soprattutto oggigiorno quando le morti bianche sono in continuo aumento. Gli infortuni più gravi, ad esempio, avvengono perché molto spesso non viene controllata la stabilità delle impalcature e a causa della mancanza di supervisioni e segnalazioni di sicurezza.

Per evitare incidenti c’è quindi il bisogno di un’efficace vigilanza, e la figura del preposto alla sorveglianza serve proprio a garantire quest’ultima. Ecco quali sono i suoi compiti:

  • Condurre i lavori assicurandosi che vengano rispettate, da tutti, le normative sulla sicurezza;
  • Assicurarsi che gli operai svolgano le proprie mansioni nel modo più corretto per la propria sicurezza e quella degli altri;
  • Assicurarsi che solo gli autorizzati accedano a spazi in cui è previsto un pericolo;
  • In casi di emergenza è pericolo, è tenuto a dettare istruzioni a tutti gli operai per mettere tutti al sicuro;
  • Deve assicurarsi che gli operai non tornino a lavorare in situazioni di pericolo;
  • Deve mettere al corrente i superiori e i responsabili di qualsiasi problema delle attrezzature e dei sistemi di protezione.

Quando è obbligatoria la presenza del preposto alla sorveglianza

Secondo il Ministero del Lavoro, la presenza del preposto alla sorveglianza non è generalmente obbligatorio ma è una scelta del datore di lavoro in base alla complessità dell’opera. Il datore di lavoro stesso può ricoprire tale ruolo se qualificato secondo le normative del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, il datore può avvalersi del preposto alla sorveglianza anche quando non può personalmente controllare le attività del cantiere edile.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha deciso che la figura del preposto alla sorveglianza è obbligatoria in alcuni casi, quando ci si imbatte in lavorazioni ritenute pericolose come: le demolizioni, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi, attività di costruzione, sistemazione di una paratoia, abbattimenti.

Corsi di formazione obbligatori per il preposto alla sorveglianza

Il preposto alla sorveglianza dei cantieri edili è obbligato a frequentare corsi di formazione e aggiornamento periodici, correlativi alle proprie mansioni.

I preposti addetti alle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi devono partecipare ai corsi disciplinati dall’allegato XXI e dall’Articolo 37 del Dlgs 81/2008.

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