Gli interventi edili hanno sempre un committente che ha delle responsabilità ben precise. Ecco quali sono e perché sono importanti per la sicurezza in cantiere
La sicurezza in cantiere è enormemente importante e colui che ne ha la responsabilità è il committente dell’opera.
Officine Giuliano ha a cuore la sicurezza in cantiere, ecco quali sono le responsabilità del committente che possono anche comportare grosse sanzioni, se non rispettate, oltre a grandi rischi per la sicurezza sul lavoro.
Sicurezza in cantiere: chi è il committente?
È considerato il committente colui che commissiona un lavoro, per il quale viene realizzata l’opera e che decide di affidare i lavori della realizzazione di un’opera edile, o del suo ripristino, a un’impresa o a lavoratori autonomi.
Il committente può essere una singola persona fisica, come un proprietario di un immobile, l’amministratore di condominio o il locatario, un Ente pubblico o una persona giuridica. Di solito, quando si intraprende la costruzione di opere edili si è soggetti ad un titolo abitativo, come il
Permesso di Costruire, SCIA o DIA, o ad una comunicazione, come CILA o CIL, e il committente è l’intestatario di tali documentazioni. E anche quando non c’è bisogno di questi permessi, poiché si tratta di interventi ordinari, il committente è comunque il responsabile.
Il committente può delegare una parte o tutti i suoi compiti e responsabilità ad un Responsabile dei Lavori da lui stesso designato: quest’ultimo dovrà essere un professionista qualificato che avrà la possibilità di decidere autonomamente come svolgere i compiti che gli sono stati affidati.
La legge prevede che il committente sia il motore economico dell’opera edilizia e, di conseguenza, colui che deve occuparsi della sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché colui che sceglie le imprese e che prende anche decisioni tecniche e operative. Secondo la Cassazione, nella sentenza n° 28774, il committente è “il perno su cui gira la sicurezza in cantiere”.
Le responsabilità del committente
Il committente ha soprattutto due tipi di responsabilità:
- La responsabilità urbanistica-edilizia: quando si sta per cominciare un qualsiasi lavoro edile, bisogna informarsi in quale categoria d’intervento si rientra secondo quelle definite dall’art. 3 del DPR 380/01 e dal proprio Comune. Dopodiché si devono ottenere i permessi, se necessari. Il committente deve, quindi, farsi carico della documentazione DIA, SCIA, CIL o CILA o il Permesso di Costruire. Poi, dividerà i suoi compiti con il progettista, che si occuperà del rispetto delle normative edilizie e sanitarie e del risparmio energetico, e del direttore dei lavori che, invece, si occuperà di far rispettare il progetto, il costo e i tempi.
E se un committente non rispetta le normative edilizie e non nomina un progettista e un direttore dei lavori, che succede? Ovviamente, rischia delle sanzioni ma la loro natura è decisa considerando la tipologia dell’intervento. Di solito, comunque, si va da sanzioni amministrative o penali, fino alla demolizione dell’opera. - La responsabilità della sicurezza: secondo le normative vigenti riguardanti la sicurezza in cantiere, il committente molto spesso ha l’obbligo di nominare il coordinatore in fase di sicurezza, un tecnico specializzato che ha superato un corso formativo ma, in caso, il suo ruolo può essere ricoperto anche dal progettista o dal direttore dei lavori. Inoltre, il committente deve assolutamente, prima dell’inizio dei lavori, inviare una notifica all’ASL del Comune competente dove indicherà l’indirizzo del sito in cui si faranno i lavori edili e i nominativi dei tecnici. Se non si rispettano queste normative, le sanzioni possono essere molto importanti; da salatissime multe, fino all’arresto.
Officine Giuliano consiglia di rispettare sempre le normative per la sicurezza in cantiere. Per ulteriori informazioni, o per usufruire dei servizio di noleggio e assistenza, non esitare a compilare il nostro form contatti.